Lavoratore
Soggetti Iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio previste dalla L. 68/1999 con particolari gradi e tipologie di riduzione della capacità lavorativa.
Datori di Lavoro
Tutti i datori di lavoro, con almeno 15 dipendenti, soggetti all’obbligo di occupazione di persone con disabilità, come previsto dall’art. 3 della L. n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore
Tipologia contrattuale
Assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale.
L’incentivo spetta anche per i seguenti rapporti:
Benefici
A partire dal 1 gennaio 2016 con le modifiche introdotte dal D.Lgs 151/2015, aidatori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di 36 mesi, l’ammontare del contributo è pari al:
L’incentivo previsto per l’assunzione di disabili è cumulabile con le agevolazioni previste da altre disposizioni purché la misura complessiva degli incentivi non superi la misura del 100% dei costi salariali – esempiocon l’incentivo all’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o impiegate in particolari settori produttivi o professioni, di cui all’art. 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012.
NON è cumulabile, invece, con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto.
Operatività della norma
La norma è operativa.
Procedure all’utilizzo dei benefici
I benefici saranno erogati direttamente l’INPS su domanda preliminare di ammissione all’incentivo utilizzando il modulo di istanza on-line “151-2015”, reperibile nell’area dei “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), sezione “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
Entro cinque giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS comunica telematicamente l’ammontare massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare.
Il datore di lavoro dovrà:
L’importo massimo agevolabile comunicato dall’INPS al datore di lavoro è quello da conguagliare con le denunce contributive mensili.
Riferimenti Normativi
L. 68/1999 art. 13; D.M. 91/2000; Circolare INPS 203/2001; Messaggio INPS 151/2003; L. 247/2007; Circolare INPS 131/2009; Nota INAIL del 15/01/2013. D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla L.n. 99/2013; D.lgs. n. 151/2015; INPS Circ. 99 del 13/06/2016.