Beneficiari:
Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni, nel territorio dello Stato, di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
Iniziative finanziabili:
Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2017, ai fini della determinazione del credito d’imposta di ricerca e sviluppo al 50% sono ammissibili le spese relative a:
Agevolazioni concesse:
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.
Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.
Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: assunzione di personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, startup e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali.
La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.
Il beneficio è cumulabile con:
Scadenza:
Il credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo potrà essere fruibile a partire dal 31 dicembre 2014 fino al 31 dicembre del 2020 (termine prorogato dalla legge di bilancio 2017)
Modalità di accesso:
Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
Le spese di R&S dovranno essere supportate da apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da altro professionista iscritto nel registro della revisione legale.